ANSPI

Che cos'è l' A.N.S.P.I. Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare di Ascoli Satriano?
E' una associazione di volontariato iscritta con il n.80 nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia ai sensi della legge-quadro del volontariato n.266/91 e L.R. Puglia n.11/94. E' una ONLUS di fatto ai sensi dell'art. 10 del d.lgs.4 dicembre 1997, n.460. L'acronimo indica "Associazione Nuova San Potito Italico"
STATUTO(registrato a Foggia il 9/11/1993 al n.1254/1 repertorio n.6758-raccolta n.2920 del notaio dott.Ferdinando Parente e modificato il 23 dicembre 2015 con registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia al n.2448, serie 3).

TITOLO I - Costituzione e scopi
Art.1)Con sede in Ascoli Satriano,in provincia di Foggia,al largo Cattedrale,numero 2,è stata costituita l'Associazione Nuova San Potito Italico denominata "A.N.S.P.I. Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare"(come da: integrazione e modificazioni registrate con il n.2448 il 23/12/2015 presso l'Agenzia Entrate di Foggia).
Art.2)soppresso(come da: integrazione e modificazioni registrate con il n.2448 il 23/12/2015 presso l'Agenzia Entrate di Foggia).
Art.3)soppresso(come da: integrazione e modificazioni registrate con il n.2448 il 23/12/2015 presso l'Agenzia Entrate di Foggia).
Art.4)L'Associazione "A.N.S.P.I. Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare" è una libera associazione che sorge per volontà di cittadini, i quali condividono una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività religiose, formative, culturali, sociali, assistenziali, sportive e ricreative, che ritengono utili alla costruzione democratica di una società civile fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanza dell'educazione permanente.
L'Associazione potrà svolgere, previa acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni di legge, le attività relative ai corsi di formazione rivolti a docenti delle scuole di ogni ordine e grado,in relazione alla professionalità e specializzazione degli aderenti all'Associazione stessa.
L'Associazione potrà, altresì, istituire università sociali della terza età e del tempo libero per la promozione e valorizzazione della cultura, dell'arte e delle cose di interesse artistico e storico offrendo corsi di cultura e di formazione ai cittadini interessati e sottoscrivendo convenzioni con enti pubblici, privati ed ecclesiastici per la tutela, la promozione e valorizzazione di musei, biblioteche,pinacoteche e archivi storici(come da:integrazioni e modifiche allo statuto registrato con il n.2448 il 23/1272015 presso l'Agenzia Entrate di Foggia).
L'attività dell'associazione sarà svolta con assenza di fini di lucro e le cariche sociali saranno gratuite al pari delle prestazioni fornite dai propri aderenti.
L'associazione ha l'obbligo di formare annualmente il bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Il bilancio sarà approvato dall'assemblea in conformità del presente statuto.
Art.5)La natura giuridica dell'associazione è quella delle associazioni non riconosciute previste dsll'art.36 del codice civile:"L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli aderenti.Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione".

TITOLO II - Gli aderenti: diritti e doveri
Art.6) Possono far parte dell'associazione tutte le persone di ambo i sessi e di età non inferiore ai 16 anni che accettano gli scopi fissati dall'art.4 dello Statuto.
Art.7) Per essere ammessi come aderenti si dovrà presentare domanda indirizzata al Consiglio. Il Consiglio esaminerà le domande presentate e darà comunicazione entro un mese in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. L'aderente è considerato tale a tutti gli effetti anche durante il servizio militare.
Art.8) Gli aderenti ammessi secondo le disposizionidell'art.7, sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione ed essere eletti negli organi direttivi. Sono a disposizione degli aderenti : i locali dell'associazione, i mezzi e le attività ricreative.
Art.9) Gli aderenti effettivi pagheranno la quota annua nella misura deliberata dall'Assemblea, su suggerimento del Consiglio. L'aderente che si sia reso moroso per non aver pagato la quota sociale, entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale, previo richiamo, perderà la qualifica di aderente.
Art.10)E' vietata la permanenza nei locali dell'associazione ai ragazzi di età inferiore ai 16 anni, quando non siano accompagnati da persona che ne assumano la responsabilità, dalle ore 20 in poi.
Art.11)Doveri degli aderenti sono: partecipare alle attività religiose , culturali, formative e ricreative, promosse dall'associazione; partecipare fattivamente alle assemblee e alle riunioni indette dal Consiglio; serbare all'interno dei locali il contegno più corretto sotto ogni rapporto, non abbandonarsi ad atti contrari all'educazione e al decoro del luogo; non tenere discorsi illeciti e contrari ai principi cristiani.
Art.12)E' assolutamente proibito ogni gioco d'azzardo previsto come tale dalla legge. Ogni gioco nell'associazione è a puro scopo ricreativo e sarà regolato da opportune disposizioni del Consiglio.
Art.13)I frequentatori dovranno guardarsi dal danneggiare le pareti dei locali, o mobili e gli oggetti dell'associazione, sotto pena di risarcimento dei danni, a giudizio del Consiglio, salvo più gravi provvedimenti.
Art.14)E' fatto divieto di introdurre e di asportare dai locali dell'associazione cosa alcuna, compresi : libri, periodici, opuscoli, manifesti ecc., ove non sia stato concesso in precedenza il permesso del presidente.
Art.15)Qualunque reclamo a insindacabile giudizio del presidente, sia contro il personale di servizio, sia relativo a inconvenienti che si virifichino nell'ambito delle attività svolte dall'associazione, deve essere presentato direttamente al Consiglio, il quale prenderà quei provvedimenti che riterrà più opportuni. Allo stesso modo vanno inoltrati al Consiglio eventuali suggerimenti per il buon funzionamento dell'associazione.
Art.16)Si decade dalla qualifica di aderente: per dimissioni accettate dal Consiglio; per radiazione decisa dal Consiglio. Questo non è tenuto a rendere conto all'Assemblea dei motivi dell'allontanamento di eventuali aderenti.

TITOLO III - Il Consiglio Direttivo: compiti
Art.17)L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da aderenti, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto e in conformità al regolamento interno dell'associazione.
Art.18)Il Consiglio resta in carica per la durata di tre anni.
Art.19)Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l'Amministratore e i Delegati alle varie attività sociali.
Art.20)Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le adunanze, e in caso di assenza o di impedimento, sarà sostituito dal Vice presidente.
Art.21)Il Vice Presidente coadiuva ed eventualmente sostituisce il Presidente. Il Segretario disbriga la corrispondenza e la registra nel protocollo, dirama gli inviti, redige i verbali delle riunioni, compila le relazioni, tiene la nota degli aderenti, custodisce l'archivio dell'associazione. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice Segretario, scelto nell'ambito del Consiglio stesso. L'Amministratore provvede alla gestione dell'associazione, secondo le delibere del Consiglio, dà corso ai pagamenti e alle spese deliberate dal Consiglio sotto la firma responsabile del Presidente, tiene esatto conto delle entrate e delle uscite, redige i bilanci, riferisce sullo stato della cassa, cura per mezzo di appositi collettori la riscossione delle quote sociali, comunicando in sede di Consiglio eventuali aderenti morosi.
Art.22)I Delegati alle varie attività svolgeranno i compiti loro assegnati, assumeranno tutte le iniziative in linea con le delibere del Consiglio e, a richiesta di questo, renderanno relazione dell'attività svolta.
Art.23)Il Consigliere che, salvo giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio, viene dichiarato decaduto. Il membro dimissionario o decaduto viene sostituito dal candidato che segue l'ultimo degli eletti. Il Consiglio decade qualora la metà più uno dei membri eletti originariamente dall'Assemblea venga a mancare per dimissioni, decadenza e altri motivi.
Art.24)Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Art.25)Il Consiglio si riunirà possibilmente ogni mese e straordinariamente quando il Presidente o tre Consiglieri ne chiedono convocazione.
Art.26)I membri del nuovo Consiglio Direttivo, convocati dal primo eletto, si riuniranno entro sette giorni , sotto la presidenza di quest'ultimo per eleggere a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, i Delegati alle varie attività sociali, e l'Amministratore. Per l'elezione è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei presenti, in seconda votazione la maggioranza relativa.
Art.27)Il Consiglio uscente proporrà all'Assemblea le modalità per l'elezione del nuovo Consiglio.
Art.28)Il Consiglio potrà prendere tutti quei provvedimenti che riterrà più opportuni per tutelare l'ordine interno. Così pure avrà facoltà, in certe speciali occasioni, di chiudere temporaneamente i locali, chiusura che dovrà essere approvata dall'assemblea se supererà le 24 ore.
Art.29)Quegli aderenti e frequentatori che commettessero atti non confacenti a una vita religiosa e morale, o prendesse parte ad atti e a dimostrazioni contro la religione, le leggi dello Stato e l'ordine pubblico, che non ottemperassero in qualche modo alle disposizioni del presente Statuto o agli inviti del Consiglio, incorreranno a secondo dei casi,: nella censura, nella sospensione temporanea del diritto di frequentare i locali, nell'allontanamento definitivo. Tali provvedimenti saranno deliberati dal Consiglio, dopo aver invitato l'aderente che ha mancato a presentare la sua giustificazione. Contro il deliberato del Consiglio non è ammesso il ricorso all'assemblea degli aderenti.

TITOLO IV - L'Assemblea
Art.30)L'assemblea generale degli aderenti delibera: le modifiche dello Statuto; l'elezione dei membri del Consiglio: l'approvazione delle relazioni e dei bilanci consuntivi e preventivi annuali.
Art.31)L'assemblea generale ordinaria è convocata normalmente entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per il rinnovo del Consiglio, per l'approvazione del programma e del preventivo per il nuovo anno sociale.
Art.32)Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio lo reputi necessario o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un quinto (1/5) degli aderenti; nel qual caso il Consiglio ha l'obbligo di indire l'adunanza entro quindici giorni della domanda.
Art.33)Le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quelle per modifiche strutturale dello Statuto per le quali si richiede la presenza di almeno la maggioranza assoluta degli iscritti.
Art.34) Nelle assemblee le votazioni si fanno a maggioranza di voti per alzata di mano; dovranno farsi per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda almeno un numero di aderenti pari al numero dei membri del Consiglio. Trattandosi di questioni riguardanti le personal le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.
Art.35)Per tutte le altre voci valgono gli articoli del Codice Civile riguardanti l'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute (art.36-37-38 C.C.), l'art.18 della Costituzione democratica repubblicana, gli artt.614 e 615 del C.P. riguardanti la violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge.
Firmato: Valvano Carlo Giovanni Mario, presidente - Ferdinando Parente, notaio
Ascoli Satriano 5 novembre 1993
Le integrazioni e modifiche allo statuto sono state registrate presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia il 23 dicembre 2015 al n.2448,serie 3 Firmato: Potito CAUTILLO, presidente - Giovanna CONTINI, dirigente.